Legge n. 675 del 31 dicembre 1996

  Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (testo

  vigente)

 

             Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:

 

                         n. 282 del 30.07.99

                         n. 281 del 30.07.99

                         n. 135 dell'11.05.99

                          n. 51 del 26.02.99

                         n. 389 del 06.11.98

                         n. 171 del 13.05.98

                        n. 135 dello 08.05.98

                         n. 255 del 28.07.97

                         n. 123 del 09.05.97

 

 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI ( Artt. 1 - 6)

 

 

 

Art. 1. Finalità e definizioni

 

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto

dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con

particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti

delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

 

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità

dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da

facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza

l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la

selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione

personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e

qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle

finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della

sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione

e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di

dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si

riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti

determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a

disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere

associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni

altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

 

 

Art. 2. Ambito di applicazione

 

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel

territorio dello Stato.

 

 

Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali

 

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente

personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non

siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

 

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di

sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

 

 

Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico

 

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati

a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.

388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero

sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del

codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive

modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella

materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per

ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della

magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di

prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di

legge che prevedano specificamente il trattamento.

 

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli

articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti

di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

 

 

Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici

 

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato

con l'ausilio di tali mezzi.

 

 

Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero

 

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto

alle disposizioni della presente legge.

 

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori

dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

 

 

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ( Artt. 7 - 8)

 

 

 

Art. 7. Notificazione

 

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo

di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

 

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera

raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal

numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può

riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta

solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione

della variazione.

 

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

 

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del

titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si

riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all' Unione europea o,

qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l' adeguatezza delle misure tecniche

ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,

nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del

territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del

responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

 

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di

cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di

cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il

tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo

33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione

anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi

professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso

ferma la disposizione di cui al comma 3.

 

5-bis .( comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) La notificazione

in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e)

e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all' articolo 33, comma 3, quando il

trattamento è effettuato:

 

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di

legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo

articolo 24;

 

b) nell' esercizio della professione di giornalista e per l' esclusivo perseguimento delle relative

finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell' articolo 25, nel rispetto del codice di

deontologia di cui al medesimo articolo;

 

c) temporaneamente senza l' ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e

con le modalità strettamente collegate all' organizzazione interna dell' attività esercitata dal

titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli

articoli 22 e 24;

 

c-bis)(Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) per scopi

storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa

comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.

 

5-ter. (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Fuori dei casi di

cui all' articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

 

a) è necessario per l' assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla

normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

 

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da

chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all' articolo 20, comma 1, lettera b);

 

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per

la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all' articolo 13,

comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla

loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

 

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per

ragioni d' ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all' articolo 13, comma 1,

lettera e);

 

e) è finalizzato unicamente all' adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,

previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di

interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale

adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all' adempimento medesimo;

 

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti

in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all' adempimento di

specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

 

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile per le sole finalità

strettamente collegate allo svolgimento dell' attività professionale esercitata, e limitatamente alle

categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di

conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

 

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

 

i) è effettuato per esclusive finalità dell' ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in

conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive

o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

 

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso

o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il

perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in

relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l' associazione, la fondazione, il comitato o l'

organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del

consenso, ove necessario;

 

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei

limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli

articoli 22 e 23;

 

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione

occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di

deontologia di cui all' articolo 25;

 

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici

o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da

provvedimenti dell' autorità giudiziaria o di altre autorità;

 

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge

d' iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;

 

q) è finalizzato unicamente all' amministrazione dei condomini di cui all' articolo 1117 e seguenti

del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della

comunicazione necessarie per l' amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il

periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;

 

q-bis(Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) è

compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla

legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai

codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.

 

5-quater. (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Il titolare si

può avvalere della notificazione semplificata o dell' esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre

che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari

della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai

medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:

 

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o

di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

 

b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;

 

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'

articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con

provvedimenti analoghi.

 

5-quinquies.(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Il titolare

che si avvale dell' esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a

chiunque ne faccia richiesta.

 

 

Art. 8. Responsabile

 

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

 

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il

quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle

disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

 

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più

soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

 

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

 

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso

attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

 

 

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI

DATI ( Artt. 9 - 10)

 

 

 

Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

 

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre

operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o

successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o

successivamente trattati.

 

1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) Il trattamento di dati

personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i

quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo

necessario a questi ultimi scopi.

 

 

Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta

 

1. (Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) L'interessato o la

persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente

informati oralmente o per iscritto circa:

 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito

di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del

titolare e, se designato, del responsabile.

 

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona

che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche

ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,

comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

 

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al

comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora

sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

 

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato

comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati

rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel

caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,

altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui

all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive

modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,

sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo

strettamente necessario al loro perseguimento.

 

 

CAPO III - Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI ( Artt. 11

- 14)

 

 

 

Art. 11. Consenso

 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è

ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

 

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello

stesso.

 

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica

e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui

all'articolo 10.

 

 

Art. 12. Casi di esclusione del consenso

 

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

 

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento o dalla normativa comunitaria;

 

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte

l'interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di

quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

 

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da

chiunque;

 

d)(Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) è finalizzato

unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di

deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;

 

e)(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.) è

effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento

delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all’articolo 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati

nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di

segreto aziendale e industriale;

 

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di

un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per

impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;

 

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,

comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati

siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al

loro perseguimento.

 

 

Art. 13. Diritti dell'interessato

 

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,

lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro

origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può

essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di

novanta giorni;

 

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

 

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei

dati;

 

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,

previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i

dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto

all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un

contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed

entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

 

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute

possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

 

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega

o procura a persone fisiche o ad associazioni.

 

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di

giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

 

 

 

Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti

 

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei

confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

 

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della

Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa

disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il

sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari

nonché la tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale

potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del

diritto di cui alla medesima lettera h).

 

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi

dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui

all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,

verificandone l'attuazione.

 

 

 

CAPO III - Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA

UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO ( Artt. 15 - 18)

 

 

 

Art. 15. Sicurezza dei dati

 

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle

specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,

anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

 

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo

17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e

giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

 

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale,

con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in

relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

 

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

 

 

 

Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati

 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve

notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

 

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli

scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione

sistematica o alla diffusione;

c-bis) (Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) conservati o ceduti ad altro

titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai

regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti

ai sensi dell'articolo 31.

 

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di

altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita

ai sensi dell’articolo 39, comma 1.

 

 

 

Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali

 

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione

del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento

automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

 

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del

trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,

lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o

dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla

base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

 

 

Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

 

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto

al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

 

 

CAPO III - Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI ( Artt. 19 - 21)

 

 

 

Art. 19. Incaricati del trattamento

 

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone

incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal

responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

 

 

Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

 

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici

economici sono ammesse:

 

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da

chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per

la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla

normativa comunitaria;

d)(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.)

nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative

finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in

particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si

applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente

normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica

dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio

consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di

volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello

svolgimento delle investigazioni di cui all'ar-ticolo 38 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere

o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)

del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per

il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi

bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società

controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti

con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il

perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

 

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,

esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

 

 

Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione

 

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da

quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

 

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata

ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato

nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

 

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a

categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della

collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,

commi 6 e 7.

 

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

 

a)(Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) qualora siano

necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto

dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; b)

quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per

finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione

di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

 

 

CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI ( Artt. 22 - 26)

 

 

 

Art. 22. Dati sensibili

 

Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'Articolo

17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni

integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da

parte dei soggetti pubblici".

 

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere

oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione

del Garante.

 

1-bis. (Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Il comma 1 non

si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano

regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai

soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari

con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,

sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime

determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

 

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta

giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di

autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il

Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare

del trattamento è tenuto ad adottare.

 

3. (Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Il

trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici

economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano

specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di

interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi

previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in

attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,

nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai

medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali

è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma

1.

 

3-bis.(Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Nei casi in cui è

specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono

specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto

previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996,

n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi

ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle

finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

 

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere

oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia

necessa-rio ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'arti-colo 38 delle norme

di attuazione, di coordinamento e transito-rie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legi-slativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,

per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello

dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il

periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e

gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di

deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,

lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

 

 

Art. 23. Dati inerenti alla salute

 

(Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11

maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.

675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".)

 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche

senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di

salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di

finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime

finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il

trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

 

1-bis. (Comma inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) Con decreto del

Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui

all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di

organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio

sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base

dei seguenti criteri:

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di

medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;

b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo

11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di

prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di

medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un

medesimo titolare di trattamento;

c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel

comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della

prestazione;

d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti

sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni

sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.

 

1-ter.(Comma inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) Il decreto di cui al

comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.

 

1-quater.(Comma inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) In caso di

incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il

consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei

confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi

esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un

convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.

 

2.(Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) I dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti

di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il

Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con

l'autorizzazione.

 

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia

necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle

norme che regolano la materia.

 

 

 

Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale

 

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,

commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se

autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che

specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e

le precise operazioni autorizzate.

 

 

Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista

 

1. (Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.)Le

disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite

previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24

è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle

relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello

dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la

possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o

attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

 

2. (Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.)Il

Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da

parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di

deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo

effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed

accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per

quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di

formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio,

prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è

tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene

efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

 

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma

2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è

adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice

secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute

nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,

comma 1, lettera l).

 

4. (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Nel codice

di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi

da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le

informative di cui all’articolo 10.

 

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Le disposizioni

della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche

ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti

di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei

finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del

pensiero.

 

 

Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche

 

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone

giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

 

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le

disposizioni dell'articolo 28.

 

 

CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE ( Artt. 27 - 28)

 

 

 

Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici

 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti

pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

 

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,

dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di

regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui

all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la

comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o

a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di

regolamento.

 

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle

disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero

 

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o

mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al

Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea o

riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

 

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della

notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di

cui agli articoli 22 e 24.

 

3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito

dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei

dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.

Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative

finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

 

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento

riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte

l'interessato o per l’acquisizione di informative precon-trattuali attivate su richiesta di

quest'ultimo, ovvero per la con-clusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a

favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con

legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il

trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investiga-zioni di cui all'articolo 38 delle

norme di attuazione, di coordi-namento e transitorie del codice di procedura penale,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,

comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati

siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al

loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'inco-lumità fisica dell'interessato o

di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per

impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di acces-so ai documenti amministrativi,

ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o

documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la

materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,

prestate anche con un contratto;

g-bis) (Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.)il trattamento sia

finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei

codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.

 

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta

opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali

effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento

delle relative finalità.

 

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi

dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,

comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente

a quella prevista dall’articolo 7.

 

 

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE ( Art. 29)

 

 

 

Art. 29. Tutela

 

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità

giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora,

per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

 

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed

irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque

giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione

del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le

stesse parti e per il medesimo oggetto.

 

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno

diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà

di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,

l'espletamento di perizie.

 

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al

titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento

illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e

assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza

ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul

ricorso, decorsi trenta (Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio

1999, n. 281.) giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

 

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco

in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più

operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i

successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile

unitamente a tale decisione.

 

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o

l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,

entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla

data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

6-bis.(Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) Il

decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun

anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio

durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non

opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei

provvedimenti di cui al comma 5.

 

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il

decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

 

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui

all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente

legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

 

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

 

 

CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ( Artt. 30 - 33)

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Denominazione così modificata

dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

 

 

Art. 30. Istituzione del Garante

 

1. (Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) E’ istituito il

Garante per la protezione dei dati personali.

 

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei

deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro

ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra

persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle

materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le

qualificazioni.

 

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati

per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono

esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere

amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

 

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo

se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se

professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi

dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e

successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere

sostituito.

 

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la

retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete

un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al

presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui

all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari

stanziamenti.

 

 

Art. 31. Compiti del Garante

 

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni

ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di

regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere

il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li

rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui

ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a

conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di

rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per

determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso

l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il

rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative

finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in

considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli

effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio

rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione

del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione

della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile

dell’anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla

protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere

personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21

febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi

dell’articolo 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta

dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto

della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di

incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

 

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui

all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il

Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche

amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un

terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le

relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

e successive modificazioni.

 

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere

proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.

 

5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra

loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo

delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla

discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono

richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.

 

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità

di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la

radiodiffusione e l’editoria.

 

 

Art. 32. Accertamenti e controlli

 

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al

titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

 

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche

di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali

occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove

necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

 

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente

del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale

provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative

modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma

3.

 

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

 

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati

per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme

alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile

le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è

stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il

relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1°

aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o

motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

 

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in

ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da

personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti

e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e

sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo

svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo

ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo

33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4,

comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti

rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

 

 

Art. 33. Ufficio del Garante

 

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione

della presente legge,(Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) da

dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle

forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è

equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di

provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a

quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro

novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto

anche tra magistrati ordinari o amministrativi.(Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9

maggio 1997, n. 123.)(L’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123,

prevede che “Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella

fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del

fuori ruolo o dell’aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data

indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella

della richiesta, vi sia l’assenso dell’interessato e l’amministrazione o l’ente di

appartenenza non si opponga.”)

 

1-bis.(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) E’ istituito il

ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:

a) l’ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste

dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le

modalità dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell’entrata in vigore del

regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla

legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6,

del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è

pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento

economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento

del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il

periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta

ferma l’indennità di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.

231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore

del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la

retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.

 

1-ter.(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) L’ufficio può

avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o

di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,

ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti

unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un

corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una

indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente

di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore

alla indennità di cui all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.

 

1-quater. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Con proprio

regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei

diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento

dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti

dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità

generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

1-quinquies.(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) In

aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a

tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti

unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.

 

1-sexies.(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) All’ufficio del

Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del

procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,

attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

 

2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo

stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al

controllo della Corte dei conti.

 

3. (Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) In sede di

prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il

funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione

dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla

contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del

Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di

grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo

regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le

norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a

5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il

pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a

precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della

notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del

Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione

della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere

emanato.(L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, prevede che

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge

31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la

protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute

nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell’Autorità

per l’informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78

del 2 aprile 1995.)”

 

3-bis.(Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Con effetto dalla

data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le

norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.

 

4. Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Nei casi in

cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi

dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali

ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che

possono essere rinnovati per non più di due volte.

 

5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi

automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,

salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per

l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici

convenzionati.

 

6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su

tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a

banche di dati e ad operazioni di trattamento.

 

6-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Il personale

dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non

superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,

la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

 

 

CAPO VIII - SANZIONI ( Artt. 34 - 39)

 

 

 

Art. 34. Omessa o infedele notificazione

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e

28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la

reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall’articolo

16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad anno.

 

 

Art. 35. Trattamento illecito di dati personali

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per

altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in

violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a

due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre

mesi a due anni.

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per

altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione

di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all’articolo 28,

comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

3.Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

 

 

Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la

sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai

commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto

deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

 

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un

anno.

 

 

Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai

sensi dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione

da tre mesi a due anni.

 

 

Art. 38. Pena accessoria

 

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione

della sentenza.

 

 

Art. 39. Sanzioni amministrative

 

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante

ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

 

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre

milioni.

 

3.(Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) L’organo competente

a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e

successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono

riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei

compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.

 

 

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI (Artt. 40 - 43)

 

 

 

Art. 40. Comunicazioni al Garante

 

1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto

dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della

cancelleria, al Garante.

 

 

Art. 41. Disposizioni transitorie

 

1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della

presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento

ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge

stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle

disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente

legge.

 

2.(Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Per i trattamenti di dati

personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono

effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5

riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all’articolo 4,

comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.

 

3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate

entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.

Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da

evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.

 

4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei

mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

 

5. (Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.

Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i

trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi

gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza

delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

 

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai

sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per

l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui

all’articolo 29.

 

7. (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Le disposizioni

della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla

medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4,

lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate

dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o

di trattamenti.

 

7-bis. (Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) In sede di prima

applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma

3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.

 

 

Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti

 

1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 10. - (Controlli). - 1. (Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio

1997, n. 123.) Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la

protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

 

2.(Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) I dati e le

informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti

giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate

nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del

codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o

amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o

l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al Garante per la

protezione dei dati personali.

 

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del

primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,

la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di

vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in

forma anonima.

 

4.(Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Esperiti i

necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla

richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta

se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la

protezione dei dati personali.

 

5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati

anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,

può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli

accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la

trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui

agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito

dal seguente: “1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione,

denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e

con indipendenza di giudizio e di valutazione.”.

 

3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito

dal seguente: “1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,

l’istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e

l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente

decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono

adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere

conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di

regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il

regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto

per il personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che

dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo

di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma

2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per

la categoria IV per il triennio 1996-1998.”.

 

4.(Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Negli articoli

9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante

per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la protezione dei dati

personali”.

 

 

Art. 43. Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente

legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9

della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di

cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce

all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato

articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

 

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive

modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.

135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché

le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.

Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi

in materia di trattamento di taluni dati personali.

 

3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta

fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma,

lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE (Artt. 44 - 45 )

 

 

 

Art. 44. Copertura finanziaria

 

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni

per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno

1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento

riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento

riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a

lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il

Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni

dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

 

 

Art. 45. Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni

della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando

quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la

presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.