Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (testo
vigente)
Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:
n. 282 del 30.07.99
n. 281 del 30.07.99
n. 135 dell'11.05.99
n. 51 del 26.02.99
n. 389 del 06.11.98
n. 171 del 13.05.98
n. 135 dello 08.05.98
n. 255 del 28.07.97
n. 123 del 09.05.97
CAPO I - PRINCIPI GENERALI ( Artt. 1 - 6)
Art. 1. Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del
codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per
ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti
di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori
dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (
Artt. 7 - 8)
Art. 7. Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo
di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta
solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all' Unione europea o,
qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l' adeguatezza delle misure tecniche
ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del
territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di
cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il
tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis .( comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) La notificazione
in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e)
e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all' articolo 33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di
legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo
articolo 24;
b) nell' esercizio della professione di giornalista e per l' esclusivo perseguimento delle relative
finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell' articolo 25, nel rispetto del codice di
deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l' ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e
con le modalità strettamente collegate all' organizzazione interna dell' attività esercitata dal
titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24;
c-bis)(Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) per scopi
storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Fuori dei casi di
cui all' articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l' assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all' articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per
la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all' articolo 13,
comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla
loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per
ragioni d' ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all' articolo 13, comma 1,
lettera e);
e) è finalizzato unicamente all' adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale
adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all' adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti
in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all' adempimento di
specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile per le sole finalità
strettamente collegate allo svolgimento dell' attività professionale esercitata, e limitatamente alle
categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell' ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive
o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il
perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l' associazione, la fondazione, il comitato o l'
organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei
limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli
articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all' articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici
o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da
provvedimenti dell' autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge
d' iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all' amministrazione dei condomini di cui all' articolo 1117 e seguenti
del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione necessarie per l' amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il
periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis(Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) è
compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla
legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Il titolare si
può avvalere della notificazione semplificata o dell' esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre
che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o
di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'
articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con
provvedimenti analoghi.
5-quinquies.(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Il titolare
che si avvale dell' esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a
chiunque ne faccia richiesta.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Sezione I -
RACCOLTA E REQUISITI DEI
DATI ( Artt. 9 - 10)
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) Il trattamento di dati
personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i
quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo
necessario a questi ultimi scopi.
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1. (Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
CAPO III - Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL
TRATTAMENTO DEI DATI ( Artt. 11
- 14)
Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica
e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
d)(Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) è finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e)(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.) è
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del
diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
CAPO III - Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI
DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO ( Artt.
15 - 18)
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale,
con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
c-bis) (Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di
altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita
ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
CAPO III - Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI ( Artt. 19 - 21)
Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per
la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d)(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si
applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di
volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'ar-ticolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi
bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti
con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)(Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) qualora siano
necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; b)
quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI ( Artt. 22 -
26)
Art. 22. Dati sensibili
Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'Articolo
17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da
parte dei soggetti pubblici".
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
1-bis. (Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Il comma 1 non
si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari
con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. (Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Il
trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi
previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali
è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma
1.
3-bis.(Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Nei casi in cui è
specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996,
n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessa-rio ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'arti-colo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transito-rie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legi-slativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23. Dati inerenti alla salute
(Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11
maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche
senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime
finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. (Comma inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) Con decreto del
Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di
organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base
dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di
medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di
medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un
medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel
comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti
sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni
sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter.(Comma inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) Il decreto di cui al
comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.(Comma inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) In caso di
incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei
confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi
esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un
convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2.(Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.) I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti
di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia
necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e
le precise operazioni autorizzate.
Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. (Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.)Le
disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite
previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la
possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. (Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.)Il
Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma
2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice
secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera l).
4. (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Nel codice
di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all’articolo 10.
4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Le disposizioni
della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche
ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei
finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero.
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE ( Artt.
27 - 28)
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o
a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito
dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l’acquisizione di informative precon-trattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la con-clusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investiga-zioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordi-namento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'inco-lumità fisica dell'interessato o
di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di acces-so ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,
prestate anche con un contratto;
g-bis) (Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.)il trattamento sia
finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall’articolo 7.
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE ( Art.
29)
Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione
del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi trenta (Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.) giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco
in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis.(Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) Il
decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun
anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il
decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (
Artt. 30 - 33)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Denominazione così modificata
dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 30. Istituzione del Garante
1. (Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) E’ istituito il
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle
materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo
se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione
del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il
Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere
proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità
di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l’editoria.
Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al
titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche
di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative
modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è
stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti
e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo
33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione
della presente legge,(Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto
anche tra magistrati ordinari o amministrativi.(Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.)(L’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123,
prevede che “Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella
fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del
fuori ruolo o dell’aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data
indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella
della richiesta, vi sia l’assenso dell’interessato e l’amministrazione o l’ente di
appartenenza non si opponga.”)
1-bis.(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) E’ istituito il
ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l’ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste
dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le
modalità dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell’entrata in vigore del
regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento
del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il
periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta
ferma l’indennità di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter.(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) L’ufficio può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o
di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti
unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una
indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente
di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore
alla indennità di cui all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Con proprio
regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei
diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento
dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti
dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) In
aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a
tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti
unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies.(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) All’ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. (Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) In sede di
prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a
5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere
emanato.(L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, prevede che
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 2 aprile 1995.)”
3-bis.(Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Nei casi in
cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che
possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su
tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.) Il personale
dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
CAPO VIII - SANZIONI ( Artt. 34 - 39)
Art. 34. Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall’articolo
16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad anno.
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a
due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all’articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3.Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un
anno.
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3.(Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) L’organo competente
a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED
ABROGAZIONI (Artt. 40 - 43)
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della
presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
legge.
2.(Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.) Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono
effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da
evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. (Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.
Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai
sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui
all’articolo 29.
7. (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Le disposizioni
della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla
medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4,
lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate
dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o
di trattamenti.
7-bis. (Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) In sede di prima
applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma
3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
“Art. 10. - (Controlli). - 1. (Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio
1997, n. 123.) Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.(Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in
forma anonima.
4.(Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Esperiti i
necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta
se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati
anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente: “1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione,
denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente: “1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,
l’istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto
per il personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo
di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma
2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998.”.
4.(Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.) Negli articoli
9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante
per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la protezione dei dati
personali”.
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce
all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché
le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
(Artt. 44 - 45 )
Art. 44. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni
per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni
della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.